ASSOCIAZIONE PUGLIESE STOMIZZATI
ARTICOLO 1
E' costituita una Associazione denominata "Associazione Pugliese Stomizzati", fondata sui principi della solidarietà sociale, sul volontariato e caratterizzata dalla partecipazione di tutti i soci alle istanze dell'Associazione. Essa aderisce alla Associazione Italiana Stomizzati (A.I.STOM.), ma può anche aderire ad altre Associazioni di volontariato aventi finalità analoghe alla patologia.
ARTICOLO 2
L'Associazione Pugliese-Stomizzati ha sede legale nell'Area Metropolitana di Bari. L'assemblea generale dei soci può istituire sedi decentrate in tutto il Territorio della Regione Puglia tramite la rappresentanza dei delegati UU.SS.LL. scelti tra i soci nell'ambito territoriale di appartenenza.
ARTICOLO 3
La durata dell'Associazione è fissata sino all'anno 2100 ed essa potrà essere Prorogata o anticipatamente sciolta in seguito alle deliberazioni della assemblea generale dei soci in relazione ai progressi scientifici fatti per sconfiggere il cancro.
ARTICOLO 4
L'Associazione è apartitica non persegue fini di lucro ed è fondata sul volontariato. Le prestazioni fornite dagli aderenti volontari e quelle fornite dall'Associazione sono gratuite. I fini preposti sono:
- riunire ed organizzare in libera e democratica Associazione tutti i cancerosi pugliesi (urostomizzati laringectomizzati ecc. ecc ... ), i medici che direttamente si interessano a tali tematiche, gli infermieri i tecnici della riabilitazione ed i cittadini sensibili a tali tematiche.
- attuare programmi di medicina preventiva riabilitativa e di mantenimento oltre a fornire possibilità di reinserimento psico-sociale, che investono direttamente o indirettamente i cancerosi tutti, assicurando ad essi una migliore qualità della vita.
- svolgere opera di sensibilizzazione ed informazione relativamente alle problematiche connesse all'invalidità nei confronti della Società verso le Istituzioni e gli Organi d'informazione preposti.
- formare, aggiornare e coordinare il personale medico paramedico e gli stessi soci, promuovendo da sola o con altre Associazioni Forze Sociali o Enti, iniziative idonee ai suddetti scopi.
- mantenere rapporti finalizzati allo scambio di esperienze con Istituzioni Associazioni o gruppi comunque interessati a tali tematiche.
- promuovere manifestazioni, giornate di propaganda e tutto quanto verrà ritenuto idoneo per la raccolta di fondi; le sedi sociali e gli ambulatori dell'Associazione, sono aperti gratuitamente a tutti i cancerosi bisognevoli d'assistenza. Le prestazioni socio-assistenziali mediche e le possibilità di vita e di relazione fornite dall'Associazione sono estese anche ai non soci.
ARTICOLO 5
SOCI:
i soci possono essere Ordinari, Promotori, Sostenitori ed Onorari.
- soci ordinari sono coloro che hanno contratto patologie cancerose e che intendono porsi quali soggetti volontari nei confronti di persone interessate dalle stesse patologie anche se non soci della Associazione, ma particolarmente bisognose di aiuto e sostegno; il personale medico e paramedico.
- soci promotori sono coloro che attivamente si prodigano per aiutare sostenere e collaborare attivamente alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione, in conformità alle direttive date dal consiglio direttivo.
- soci sostenitori sono coloro che volontariamente, in virtù delle proprie capacità morali, sensibilità e possibilità anche economiche, sostengono nei fatti il raggiungimento dei fini preposti dalla Associazione.
- soci onorari sono nominati direttamente dal consiglio direttivo tra quanti si siano particolarmente distinti per iniziative, attività e rivendicazioni socio-umanitarie in favore dei cancerosi e relativamente alle tematiche connesse alla patologia, a qualsiasi estrazione sociale, politica e culturale essi appartengano.
ARTICOLO 6
A tutti i soci in regola con le quote sociali, è riconosciuto il diritto al voto nelle assemblee. Essi possono gratuitamente fruire a tutti i livelli delle prestazioni mediche fornite dall'Associazione e partecipano ai vari momenti formativi, sociali, culturali e ricreativi della stessa.
ARTICOLO 7
La qualifica di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
ARTICOLO 8
Tutti i soci hanno il dovere d'impegnarsi in virtù delle proprie capacità e possibilità anche economiche, in favore dell'Associazione. A sua volta l'associazione è tenuta ad assicurare ai soci la regolare informazione riguardo le attività associative.
ARTICOLO 9
L'ammissione alla qualifica di socio di norma avviene previa richiesta scritta da parte dell'interessato e, salvo motivato parere contrario del Consiglio Direttivo, la richiesta è da considerarsi accettata.
ARTICOLO 10
Il socio può essere escluso soltanto in caso di gravi azioni o reati, in merito all'espulsione decide il Consiglio Direttivo, motivando la stessa.
ARTICOLO 11
La qualità di socio si perde per dimissioni, ovvero per decadenza, per esclusione e per gravi motivi su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati che abbiano rinunciato o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ritirare i contributi versati né hanno titolo alcuno sul patrimonio associativo.
ARTICOLO 12
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Organi Sociali:
- l'assemblea generale dei soci
- i delegati di base delle UU.SS.LL. esistenti in Puglia
- il Consiglio direttivo
- i Revisori dei conti
- il Comitato Tecnico Consultivo
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
ARTICOLO 13
ASSEMBLEA GENERALE
L'assemblea generale è formata dai soci Ordinari, Delegati di base UU.SS.LL., Promotori, Sostenitori, Onorari, ed è il massimo organo decisionale e di coordinamento di tutte le attività associative.
ARTICOLO 14
L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.
Essa:
- delibera sulla relazione programmatica del Presidente e sulla relazione dei Revisori dei Conti
- approva il bilancio preventivo e consuntivo
- elegge ogni cinque anni a maggioranza tra gli aventi diritto, i consiglieri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti
- approva il regolamento interno e le eventuali :modifiche al regolamento stesso, su proposta del Consiglio Direttivo
- regolamenta i delegati di base delle UU.SS.LL.
- stabilisce le quote sociali annuali e le modalità di riscossione
ARTICOLO 15
L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo o qualora ne sia fatta specifica e motivata richiesta da almeno un terzo dei soci in regola con le quote associative. Essa è l'unico organo competente a modificare lo statuto dell'Associazione, a trasformare lo stato giuridico o a deliberare lo scioglimento.
ARTICOLO 16
L'assemblea è convocata mediante lettera semplice inviata a tutti i soci, ai delegati di base delle UU.SS.LL., ai membri del consiglio direttivo, ai membri del comitato tecnico consultivo ed ai revisori dei conti; essa và spedita almeno venti giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima convocazione od eventualmente della seconda convocazione nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
ARTICOLO 17
L'assemblea è presieduta da un socio eletto dalla assemblea stessa.
ARTICOLO 18
Possono partecipare all'assemblea i cittadini sensibili a tali tematiche umanitarie, ma hanno diritto di voto soltanto i soci iscritti ed in regola con le quote annuali.
ARTICOLO 19
Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, ma data la particolare patologia e l'età avanzata della maggioranza dei soci cancerosi, ogni socio può rappresentare non più di cinque soci a mezzo delega; spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
ARTICOLO 20
Le assemblee in prima convocazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
ARTICOLO 21
Nelle assemblee le-votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominale o a scrutinio segreto qualora i soci ne facciano richiesta. Per questioni riguardanti le persone, le votazioni debbono avvenire a scrutinio segreto. Nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità , i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Ogni decisione dell'assemblea sarà rite-nuta valida, qualora votata dalla maggioranza assoluta dei soci presenti.
ARTICOLO 22
CONSIGLIO DIRETTIVO
I delegati di base, di norma vengono eletti tra tutti i soci cancerosi della USL di appartenenza, essi dopo l'elezione o la nomina da parte del Presidente, rappresentano l'associazione sul Territorio di appartenenza; Essi per ogni iniziativa debbono comunque fare riferimento al Presidente o a chi legalmente lo sostituisce, pertanto tutte le iniziative debbono essere coordinate.
ARTICOLO 23
Il consiglio direttivo eletto dall'assemblea ordinaria dei soci, è costituito da un numero di consiglieri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di undici; esso deve essere il più rappresentativo possibile e deve abbracciare tutto il Territorio della Puglia. Il consiglio può cooptare membri tra le diverse categorie di soci e farli partecipare alle sue riunioni, pur non avendo il diritto di voto.
ARTICOLO 24
I consiglieri componenti il direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
ARTICOLO 25
Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il vice-presidente ed il segretario tesoriere generale.
ARTICOLO 26
Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ve ne sia la necessità e comunque in riunioni ordinarie almeno due volte l'anno e in riunioni straordinarie su richiesta di almeno un terzo del consiglio direttivo.
ARTICOLO 27
Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente oppure, in caso di assenza o impedimento del vice-presidente, dal consigliere più anziano.
ARTICOLO 28
Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Esso delibera validamente a maggioranza dei: voti presenti.
ARTICOLO 29
Il consiglio direttivo presiede allo sviluppo e all'indirizzo generale dell'Associazione, stabilisce il programma di lavoro per ogni anno sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; predispone e sottopone annualmente all'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi; delibera la esclusione in casi gravi da socio, motivandola.
ARTICOLO 30
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori.
ARTICOLO 31
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.
ARTICOLO 32
SEGRETARIO GENERALE TESORIERE
Il Segretario Generale Tesoriere compila e tiene aggiornato il libro soci; provvede alla corrispondenza; organizza le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, redigendone i relativi verbali; controfirma i verbali delle assemblee; sovraintende alle attività amministrative ed economiche dell'Associazione. In qualità di tesoriere è delegato dal Presidente per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione ed in particolare per la gestione dei fondi speciali, con facoltà di riscuotere somme o valori; di effettuare pagamenti autorizzati; di rilasciare quietanze; di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive preventivamente.autorizzate dal consiglio direttivo. I compiti di tesoreria sono svolti dall'istituto presso cui l'Associazione ha aperto il proprio conto corrente o deposito.
ARTICOLO 33
REVISORI DEI CONTI
I Revisori dei Conti, in numero di tre vengono eletti dall'assemblea tra i soci, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di controllare la gestione finanziaria e vigilare sull'amministrazione dell'Associazione. Essi non hanno diritto al voto, pur esprimendo su ogni singola questione il proprio parere.
ARTICOLO 34
COMITATO TECNICO CONSULTIVO
Il Comitato Tecnico Consultivo è un organo di consulenza tecnico-scientifica organizzativa della Associazione, i membri sono nominati dal consiglio direttivo. Nell'ambito del Comitato possono essere costituite Commissioni di Lavoro.
ARTICOLO 35
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- contributi versati dagli associati come quota d'iscrizione o altre forme di raccolta di fondi proposta dal consiglio direttivo
- contributi dì privati
- contributi dello Stato, Enti o Pubbliche Istituzioni
- rimborsi derivanti da convenzioni
- donazioni e lasciti testamentari
- proventi derivanti da eventuale attività commerciali e produttive marginali
- interessi sul patrimonio acquisito dall'Associazione
ARTICOLO 36
BILANCIO
L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio di ogni anno ed ha termine il trentuno dicembre dello stesso. L'Associazione.predispone regolare bilancio consuntivo e preventivo dai quali devono risultare i beni i contributi e lasciti ricevuti. I bilanci sono redatti dal Tesoriere che conserva i libri contabili e li presenta al consiglio direttivo assieme alla relazione dei revisori dei conti; sono sottoposti alla approvazione con voto palese della maggioranza semplice dei soci in regola con le quote sociali riuniti in.assemblea generale, inderogabilmente entro la prima decade del mese di febbraio dell'esercizio sociale successivo a quello considerato.
ARTICOLO 37
FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Il funzionamento dell'Associazione dovrà risultare dall'azione coordinata del consiglio direttivo, della presidenza, della segreteria generale e del comitato tecnico consultivo.
ARTICOLO 38
I fondi a disposizione dell'Associazione sono gestiti ed amministrati dal consiglio direttivo.
Le rispettive entrate ed uscite sono riportate sui libri contabili regolarmente tenuti dal tesoriere dell'Associazione, sotto il diretto controllo dei revisori dei conti.
ARTICOLO 39
ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori ed i beni saranno devoluti ad altre Associazioni di volontariato sociale operante in Analogo settore, l'Associazione Italiana Stomizzati (A.I.STOM.) o la Lega Tumori di Bari.
ARTICOLO 40
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge ed in particolare la Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 (Legge quadro sul volontariato).
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